Università Popolare di Firenze

Social Teaching

Statuto


STATUTO della "UNIVERSITÀ POPOLARE DI FIRENZE"

 

DENOMINAZIONE – SEDE - SIMBOLO - SCOPI – FUNZIONI E ATTIVITA'

 

ARTICOLO 1

E' costituita in virtù degli articoli 10 e 33 della Costituzione, l'Associazione "Università Popolare di Firenze" che si richiama ai precedenti storici, alle funzioni ed al ruolo propri delle Università Popolari italiane. Il nome dell'associazione potrà essere modificato con delibera del Consiglio Direttivo qualora questi lo ritenesse necessario ed opportuno. Essa ha durata illimitata.

ARTICOLO 2

Essa ha sede in Firenze, via Benedetto Varchi n. 34. Può essere indicata anche con la sigla U.P.F.

ARTICOLO 3

L’Associazione ha scopi culturali e scientifici, sportivi e socio-assistenziali e soprattutto ha lo scopo di svolgere attività di formazione permanente. L’Associazione che non ha fini di lucro intende aderire alla Confederazione Nazionali delle Università Popolari (C.N.U.P.I.), di cui può costituire sede territoriale decentrata, impegnandosi a rispettare e condividere anche lo Statuto ai fini della tutela del nome storico "Università Popolare”.

ARTICOLO 4

L’ U.P.F. ha titolo di svolgere le seguenti funzioni per esplicare gli scopi che ne caratterizzano la sua costituzione;

a) istituire e gestite corsi per l'orientamento Universitario e professionale, corsi di insegnamento teorico-pratico a carattere formativo, informativo, di aggiornamento, di specializzazione, di qualificazione, di riconversione e di avviamento professionale, nonché di alfabetizzazione, di integrazione culturale e linguistica, di recupero;

b) attuare progetti formativi dell’U.E., ciò anche per conto di Enti e/o di Istituzioni pubbliche e private mediante la stipula di particolari convenzioni;

c) curare:

1) l’organizzazione e la gestione di corsi di aggiornamento per docenti, dirigenti scolastici e dirigenti funzionari di amministrazioni pubbliche, private e aziendali;

2) la formazione dei docenti preordinata sia all’istruzione che all’integrazione degli alunni in situazioni di handicap nelle scuole di ogni ordine e grado;

d) Promuovere corsi per l’apprendimento di lingue straniere da parte di cittadini, corsi di aggiornamento linguistico, artistico, umanistico, etc. per giovani studiosi italiani e stranieri, favorendo di conseguenza l'interscambio turistico -culturale, promuovere corsi per l'educazione agli adulti.

3) L’Associazione sostiene il principio di pari opportunità fra donne e uomini, fra popoli e culture diverse, impegnandosi nella diffusione e attuazione di tali valori, senza alcun tipo di discriminazione sociale; promuove inoltre progetti rivolti o realizzati con persone diversamente abili. Pertanto promuove l’organizzazione nel suo seno di sezioni sociali per minoranze etniche, per portatori di handicap e per la terza età o comunque soggetti sociali appartenenti alle fasce della marginalizzazione.

L'U.P.F. potrà inoltre:

1) predisporre un centro di documentazione a favore dei soci ed un servizio di pubblica lettura per quanti siano interessati ad attività di studio e di ricerca;

2) curare anche in forma diretta in coproduzione la produzione editoriale di libri, di prodotti multimediali, nonché la distribuzione;

3) promuovere e sviluppare indagini sociometriche, demografiche, ambientali, statistiche, di mercato, di economia politica ecc, da finalizzarsi a fini socioculturali;

4) avvalersi o dotarsi di mezzi multimediali per l’informazione e la comunicazione di massa;

5) favorire l'estensione delle proprie attività socio-culturali attraverso forme consortili con altre organizzazioni democratiche;

6) promuovere la costituzione di Istituti, laboratori e centri per la ricerca culturale, sociale e scientifica;

7) proporsi come struttura di servizi per associazioni, categorie e centri che, perseguono finalità che coincidono anche parzialmente, con gli scopi statutari;

8) attivare un osservatorio con centro operativo per la salvaguardia dei beni culturali ed ambientali;

9) contribuire allo sviluppo culturale e civile dei lavoratori e dei cittadini e alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani e fra i popoli, alla pratica e alla difesa delle libertà civili individuali e collettive;

10) avanzare proposte al Parlamento, agli Enti Pubblici locali quali Consigli Comunali e Circoscrizionali, Assessorati alla Cultura delle Regioni o della Amministrazione Provinciale, Provveditorato agli Studi, Università Statali degli Studi, Scuole ed Istituti, per una adeguata concordata programmazione socio- culturale sul territorio;

11) garantire attività preventive ed integrative per la tutela della salute pubblica;

12) organizzare un servizio di protezione civile finalizzato alla formazione della coscienza civile, alla previsione, alla prevenzione nonché al soccorso e all’assistenza in caso di calamità;

13) organizzare servizi socio-culturali ed assistenziali rivolti ai soggetti sociali appartenenti alle fasce della marginalizzazione diretti a prevenire e rimuovere situazioni di bisogno, di emarginazione e di disagio, favorendo il più possibile il mantenimento o il reinserimento della persona nel proprio nucleo familiare e comunque nel normale ambiente di vita, istituendo parimenti centri di orientamento, di accoglienza e di supporto per i medesimi e per gli extracomunitari;

14) promuovere forme di assistenza domiciliare tese a migliorare le condizioni di sofferenti e bisognosi;

15) rendersi tramite a che si stringano e si intensifichino relazioni di amicizia e culturali tra membri dell'U.P.F. e quelli appartenenti ad analoghe associazioni, sia italiane che straniere, onde migliorare la reciproca comprensione e il più frequente scambio di idee;

16) istituire borse di studio per corsisti, studenti e ricercatori, purché meritevoli, per pregresse dimostrazioni di cultura, siano essi appartenenti o meno al sodalizio;

17) esplicare la propria opera anche attraverso l'interscambio continuo di informazioni, di programmi ed attività culturali tra le varie Università Popolari Italiane e confederate oltre che dei metodi di insegnamento risultati più idonei;

18) istituzionalizzare, svolgere e favorire le attività formative nel settore del restauro;

19) attivare iniziative atte ad incrementare l’uso sociale del tempo libero;

20) occuparsi di formazione e promozione sportiva nelle discipline più congeniali all’ambiente alle richieste dei cittadini nei rapporti con l’associazione stessa;

21) costituire un fondo di solidarietà sociale attraverso contribuzioni spontanee, contributi versati dagli associati nelle forme e nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo, proventi dalle proprie attività promozionali e ogni altro contributo di Enti e privati a favore delle iniziative che rientrano nella sua sfera di azione.

L’U.P.F. potrà inoltre:

- indire, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, convegni, manifestazioni culturali, meeting, seminari, congressi, conferenze, simposi, mostre, dibattiti, stage e corsi di formazione pratica, aste e lotterie sociali, gare e premi a carattere locale e nazionale, in forma diretta e/o indiretta con altre associazioni e con il patrocinio dello Stato, della Regione, della CEE, degli Enti Locali, di altre istituzioni pubbliche e private, nonché delle Autorità Religiose, comprese le Curie Vescovili;

- promuovere ogni forma di turismo sociale;

- organizzare strutture ricreative, punti di ristoro, spacci e mense sociali;

- utilizzare i contributi e le sovvenzioni di Enti pubblici e privati, nazionali e internazionali per offrire la propria assistenza e consulenza in ognuno dei campi in cui svolge la propria attività e per le attività previste dallo Statuto;

- encomiare e, nei limiti della disponibilità del fondo sociale, premiare chiunque si sia distinto nella realizzazione degli scopi dell’Associazione; istituire Albi onorifici; rilasciare tessere, distintivi, attestati, diplomi, trofei e similari.

L'U.P.F. può comunque organizzare e gestire anche con strutture collaterali, attività lecite, utili per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione.

ARTICOLO 5

L'U.P.F. è un'Associazione apartitica, asindacale ed aconfessionale a carattere volontario che si propone scopi culturali e scientifici nonché sportivi e socio-assistenziali senza finalità di lucro.

 

SOCI

ARTICOLO 6

Il numero dei soci è illimitato. All'U.P.F. possono aderire tutti i cittadini italiani e stranieri di ambo i sessi. Potranno, inoltre essere soci Associazioni e circoli aventi attività e scopi non in contrasto con quelli dell'U.P.F.. Potranno infine essere soci Enti pubblici e privati aventi finalità e scopi socio-culturali ed umanitari. Sono soci le persone ed Enti la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio Direttivo e che verseranno all'atto dell'ammissione la quota di associazione. I soci si distinguono in:

SOCI FONDATORI: sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione; sono tenuti al pagamento della quota sociale e di eventuali quote integrative contributive e straordinarie.

SOCI ORDINARI: sono coloro che con il loro apporto culturale, scientifico, professionale e finanziario contribuiscono ai bisogni ed alla vita dell'U.P.F. Come i Soci Fondatori, quelli Ordinari sono tenuti al pagamento della quota sociale e di eventuali quote integrative straordinarie contributive e straordinarie. I docenti che intendono espletare 1'insegnamento in seno all'U.P.F. devono formulare richiesta al Consiglio Direttivo aderendo all’Associazione. L'insegnamento si intende volontario e non retribuito; saranno eventualmente riconosciuti i rimborsi delle spese.

La quota o contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile.

SOSTENITORI E BENEMERITI: sono coloro che con apporti economici, lasciti e donazioni consentono il perseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione. Essi non sono tenuti né al versamento della quota sociale annuale, né di eventuali quote integrative straordinarie.

ONORARI: sono coloro che per particolari meriti o considerazioni siano, dal Consiglio Direttivo, ritenuti in grado, anche senza alcuna partecipazione finanziaria, di conferire lustro all'U.P.F. Le persona fisiche e giuridiche considerati “sostenitori, benemeriti ed onorari” ricevono la qualifica di socio al solo fine onorifico, pertanto non fanno ne prendono parte alla vita associativa.

L’associazione è disciplinata da un uniforme rapporto e da modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

ARTICOLO 7

I soci fondatori e i soci ordinari in regola con il versamento della quota prevista hanno diritto a voto deliberativo nell'Assemblea ordinaria e straordinaria.

ARTICOLO 8

Per essere ammessi al sodalizio nella qualità di socio ordinario è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda recante le complete generalità del richiedente, la dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ad eventuali regolamenti interni, alle deliberazioni degli organi sociali; l'istanza dovrà essere supportata dal parere favorevole di almeno due soci fondatori, ordinari o affiliati benemeriti.

ARTICOLO 9

L'ammissione del socio ordinario all'U.P.F. sarà deciso dal Consiglio su presentazione dell'istanza. Nel caso di domande respinte, l'interessato potrà presentare ricorso sul quale, si pronuncerà in via definitiva l'assemblea Ordinaria nella sua prima convocazione. Nel caso di ammissione, il socio avrà diritto all'iscrizione previo pagamento della quota sociale.

ARTICOLO 10

Le iscrizioni decorrono dal 1° gennaio dell'anno in cui la domanda è accolta.

ARTICOLO 11

La qualità di socio si perde per:

- decesso;

- dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno;

- decadenza e cioè per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione (cessazione della qualità di socio);

-indegnità (radiazione);

- morosità.

A tale scopo il Consiglio direttivo procederà entro il primo mese di ogni anno sociale alla revisione dell'elenco dei soci.

ARTICOLO 12

I soci esclusi per morosità potranno, su domanda, essere riammessi all’Associazione con parere favorevole del Consiglio Direttivo e pagamento delle quote insolute. I soci radiati per indegnità potranno ricorrere contro il provvedimento alla prima Assemblea Ordinaria. Quelli che hanno perso la qualità di socio potranno essere riammessi, qualora rientrino in possesso dei requisiti previsti.

ARTICOLO 13

Tutti i soci hanno pienamente titolo a partecipare alla vita dell'Associazione, e possono offrire all'U.P.F. la propria opera di docenti nel settore professionale corrispondente al titolo di studio posseduto.

 

ASSEMBLEA

ARTICOLO 14

L'Associazione nell'Assemblea ha il suo organo sovrano. Tutti i soci fondatori e ordinari, hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, nel rispetto dei principi della eleggibilità libera degli organi amministrativi; del voto singolo di cui all'art. 2532, comma 2, del codice civile; della sovranità dovuta agli associati o partecipanti; dei criteri e di idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari; delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti.

ARTICOLO 15

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 settembre per:

- l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;

- la nomina dei componenti il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori, ove nominato;

- l'approvazione delle linee generali del programma di attività per l'anno sociale con i rispettivi stanziamenti;

- le modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto;

- tutto quant'altro ad essa demandato per legge o per Statuto.

ARTICOLO 16

L'Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria, su decisione del Consiglio Direttivo o su richiesta, indirizzata al Presidente di questo, di almeno un terzo dei soci fondatori e ordinari nel loro insieme.

ARTICOLO 17

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate con preavviso di almeno quindici giorni: in caso di urgenza, il termine di preavviso può essere ridotto a 7 giorni. L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve indicare, oltre l'ordine del giorno contenente gli argomenti da trattare, anche il luogo, il giorno e l'ora della prima e della seconda convocazione. L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche statutarie, sullo scioglimento dell'associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio.

ARTICOLO 18

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita con la partecipazione in prima convocazione della metà più uno dei Soci; in seconda convocazione di almeno un terzo degli stessi. E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio; è vietato il cumulo delle deleghe in un numero superiore a due.

ARTICOLO 19

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza del Vice presidente. In mancanza di entrambi 1'Assemblea nomina un Presidente. I verbali della riunione dell'Assemblea sono redatti dal Segretario Generale in carica o in sua assenza da persona designata dal Presidente qualora risulti assente il Segretario organizzativo. In casi eccezionali può fungere da Segretario un Notaio. Se lo ritiene opportuno, il Presidente può nominare due scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

ARTICOLO 20

L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno un quarto dei soci; l'Assemblea Straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei Soci.

ARTICOLO 21

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano. Il Segretario Generale dovrà redigere, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea, l'elenco aggiornato completo dei soci in possesso dei requisiti di eleggibilità che hanno presentato la propria candidatura e affiggerlo all’Albo sociale presso la sede dell'U.P.F. Le votazioni avvengono esprimendo tante preferenze per quanti sono i componenti dell'organo elettorale da eleggere. Vengono proclamati eletti i candidati che hanno raggiunto il maggior numero di voti. Sulle contestazioni relative alle operazioni elettorali, il seggio decide immediatamente a maggioranza. Su parere unanime degli aventi diritto al voto, è possibile votare su lista bloccata. Sulle operazioni di voto il seggio redige apposito verbale per la proclamazione dell'esito da parte del Presidente.

 

AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 22

L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo che nomina nel proprio seno un Presidente, un vice Presidente e un Segretario Generale, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque od un massimo di diciannove Consiglieri eletti fra i soci dell'Assemblea. Durano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

ARTICOLO 23

Il Consiglio elegge nel suo seno anche il Tesoriere, il Segretario organizzativo e fissa gli incarichi degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall'U.P.F. per il conseguimento dei fini sociali nonché alle competenze di ciascun componente. Le mansioni saranno definite in apposito regolamento.

ARTICOLO 24

E' riconosciuto al Consiglio Direttivo, in caso di dimissioni di uno o più membri dello stesso e ove non fossero disponibili i primi dei non eletti nell’ultima tornata elettorale il potere di cooptare altri membri fino ad un massimo di un terzo dei componenti.

ARTICOLO 25

Possono far parte del Consiglio Direttivo, con voto consultivo, anche i rappresentanti di istituzioni culturali di grandi Aziende, di Enti quali Regioni, Provincia e Comuni, Banche, designati dai medesimi su proposta del Consiglio Direttivo, nonché i rappresentanti delle Curie Vescovili.

ARTICOLO 26

Il Consiglio Direttivo si riunisce in un unica convocazione, possibilmente una volta al trimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente io ritenga necessario o quando lo richiedano tre componenti.

ARTICOLO 27

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un Vice Presidente e da un Consigliere designato dai presenti. Le deliberazioni sono prese con voto favorevole della maggioranza dei presenti; in casi di parità prevale il voto espresso dal Presidente.

ARTICOLO 28

Il Consiglio Direttivo deve essere convocato a mezzo raccomandata con preavviso di almeno quindici giorni, oppure di otto giorni, in caso di urgenza. Il Consigliere che sarà assente per tre volte consecutive non giustificate alle riunioni del Consiglio Direttivo sarà dichiarato decaduto.

ARTICOLO 29

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constatare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale. I Consiglieri, il Segretario ed il Presidente sono tenuti a mantenere la massima riservatezza sulle decisioni consiliari. Soltanto il Consiglio, con specifica delibera, ha facoltà di rendere note quelle delibate alle quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità.

ARTICOLO 30

Il Consiglio Direttivo deve:

- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei Soci;

- curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;

- redigere i bilanci;

- elaborare e far approvare da parte dell'Assemblea il regolamento di funzionamento;

- compilare i progetti per l'impiego dei residui di bilancio da sottoporre all'Assemblea;

- approvare, per la stipula, tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;

- determinare l'importo delle quote associative, integrative e contributive ed il costo della tessera sociale;

- deliberare l'istituzione, la sospensione e la radiazione dei soci;

- deliberare l'istituzione di dipartimenti e di settori operativi nonché di sedi decentrate e/o di rappresentanze.

Il Consiglio Direttivo ha tutti gli altri poteri per l'amministrazione del patrimonio dell'Associazione e per la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie della medesima.

ARTICOLO 31

Il Consiglio Direttivo nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi di comitati, commissioni consultive o di studio e di esperti, nominati dal Consiglio stesso e composte da soci e non soci.

ARTICOLO 32

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e comunque fino all’Assemblea Ordinaria che precede il rinnovo delle cariche sociali.

ARTICOLO 33

I membri del Consiglio non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo eventualmente rimborso delle spese sostenute, per cui nessun compenso è dovuto ai Membri del Consiglio Direttivo stesso.

ARTICOLO 34

Il Presidente del Consiglio Direttivo dirige l'Associazione e ha la rappresentanza politica ed istituzionale di essa a tutti gli effetti di fronte a terzi ed in giudizio, in particolare nei confronti delle altre Università, delle istituzioni pubbliche, degli organi di Governo, delle Associazioni di cultura e di formazione e degli Enti ed organi comunitari ed internazionali.

ARTICOLO 35

Al Presidente è demandata: la firma degli atti sociali che impegnino l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi; l'attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; la nomina, di concerto con il Segretario Generale, dei responsabili di dipartimento e di settore, le cui mansioni saranno stabilite in apposito regolamento; l'assunzione, di concerto con il Segretario Generale, del personale do adibire, a seconda delle esigenze, ai vari servizi; la firma di tutti gli atti per quanto occorra circa l'esplicazione degli affari; la cura dell'osservanza dello Statuto, promuovendone la riforma qualora si renda necessario. Il Presidente adotta in caso di urgenza, salvo ratifica nella prima riunione successivo dell'Organo competente, i provvedimenti di spettanza del Consiglio Direttivo, sentito il comitato di presidenza che è composto dal Presidente stesso, dal Vice Presidente, dai Segretari Generale Organizzativo, dal Tesoriere e da un Consigliere designato dal Consiglio Direttivo. Il Comitato di Presidenza ha, altresì, compiti di ausilio nella:

- individuazione dei progetti per l'attuazione dei programmi;

- proposizione di integrazione e aggiornamento dei programmi e variazioni di bilancio;

- istituzione e regolamentazione del funzionamento di Commissioni , comitati anche consultivi e nomina di esperti e rappresentanti;

- verifica della rispondenza dei risultati della gestione amministrativa agli indirizzi generali impartiti;

- nomina, su proposta del Segretario Generale, dei quadri e dei dipendenti;

- delibera su eventuali uffici distaccati, su ricorsi o su costituzioni in giudizio e sulla risoluzione transattiva e stragiudizionale delle vertenze.

ARTICOLO 36

Il Presidente può delegare, ove lo ritenga opportuno, ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente, nonché la trattazione di questioni di sua spettanza.

ARTICOLO 37

Al Segretario Generale, oltre i compiti di cui è menzione negli articoli precedenti competono le funzioni di vertice dell'Amministrazione ed i poteri di coordinamento e verifica di quanti effettivamente operano nell'ambito dell'Associazione. Ha diritto di proposta in fatto di organizzazione, disponendo sulle procedure per la gestione dell'attività, sui limiti di valore delle spese e sull'adozione delle misure inerenti la costituzione e la gestione del rapporto di lavoro. Il Segretario Organizzativo è preposto ai fatti di organizzazione delle attività e di funzionamento degli Uffici e sedi, con la responsabilità dell'impegno delle risorse umane e strumentali. Il Tesoriere ha il compito di gestire le risorse finanziarie (entrate per contributi, entrate derivanti da servizi resi agli associati ed a terzi, finanziamenti per programmi e progetti, entrate patrimoniali, ecc.). E' responsabile della contabilità e cura la completa formazione dei documenti contabili. Gestisce un fondo specifico per l'attività economale.

 

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ARTICOLO 38

Ove nominato il Collegio dei Probiviri presiede, sovrintende e sorveglia l'andamento delle norme dettate dal presente Statuto.

ARTICOLO 39

Al Collegio dei Probiviri è devoluta la soluzione di eventuali controversie che sorgessero fra soci o fra l'Associazione e i suoi soci, con esclusione di ogni altra giurisdizione. I Probiviri giudicheranno ex bono et equo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

ARTICOLO 40

Il Collegio dei Probiviri può sottoporre all'Assemblea proposte per il miglior andamento e funzionamento dell'Associazione.

ARTICOLO 41

I membri del Collegio non riceveranno alcuna remunerazione indipendenza della loro carica salvo eventualmente il rimborso delle spese sostenute.

ARTICOLO 42

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi ed un supplente, nominati dall'Assemblea ordinaria esclusivamente fra soci, che abbiano compiuto il quarantesimo anno di età. Essi durano in carica tre anni con possibilità di rielezione, in corrispondenza del mandato dell'organo elettivo.

ARTICOLO 43

In caso di dimissioni e di impedimento di uno o più membri del Collegio, quest'ultimo potrà nominare per cooptazione, sempre fra soci, i membri mancanti fino alla successiva Assemblea.

ARTICOLO 44

Il Collegio dei Probiviri nomina nel suo seno il proprio Presidente, il quale avrà in particolare il compito di mantenere i contatti necessari ed opportuni con il Presidente dell'U.P.F. e con i membri del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 45

II Collegio dei Probiviri si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo convochi e comunque non meno di una volta a semestre, oppure quando ne facciano richiesta al Presidente, almeno due dei suoi membri.

ARTICOLO 46

Il Collegio del Probiviri può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con uno o più dei suoi membri con funzioni consultive.

ARTICOLO 47

La gestione dell'associazione è controllata, ove nominato, da un collegio dei Revisori. I revisori dei Conti sono nominati dall'assemblea in un numero di tre effettivi ed un supplente e durano in carica tre anni; essi sono eleggibili e potranno essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all'Associazione, avuto riguardo alla loro competenza. Almeno uno dei componenti effettivi del Collegio deve essere iscritto all'Albo ufficiale dei Revisori Contabili; a costui spetta la presidenza dell'organo.

ARTICOLO 48

Il Collegio dei Revisori vigila sull'osservanza della legge e del presente Statuto e accerta la regolare tenuta della contabilità, controllando il servizio di cassa e di economato. A tal fine, i revisori hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti contabili dell'Associazione e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. Il Collegio dei Revisori riferisce annualmente all'Assemblea sul bilancio preventivo, sul conto consuntivo e sui risultati.

 

PATRIMONIO E BILANCIO

ARTICOLO 49

Il Patrimonio dell'U.P.F. è costituito dalla sua dotazione iniziale e dal fondo sociale.

ARTICOLO 50

La dotazione iniziale è costituita da eventuali beni mobili o immobili, dati in concessione all'U.P.F. dai soci fondatori; tali beni possono essere in qualsiasi momento riacquisiti dai predetti per particolari esigenze o per risoluzione del rapporto associativo. La riacquisizione dei beni avrà luogo entro e non oltre 30(trenta) giorni dalla richiesta inoltrata al Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 51

Il fondo sociale è indivisibile ed è costituito:

- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'U.P.F.; dalle contribuzioni dei soci; dalle liberalità, anche testamentarie, a favore del sodalizio; dalle contribuzioni dei soci; dalle liberalità, anche testamentarie a favore del sodalizio; dalle contribuzioni di persone ed enti pubblici e privati, ivi comprese le erogazioni liberali; dei proventi delle iniziative promosse dall'Associazione; da ogni altro provento che affluisca; dal fondo di riserva. Spetta al Consiglio Direttivo programmare e disporre gli investimenti del patrimonio.

ARTICOLO 52

Il bilancio di previsione comprende le entrate e le spese di competenza dell'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno, dovrà essere redatto dal Consiglio Direttivo entro il 31 marzo e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro la fine di aprile.

ARTICOLO 53

L’associazione ha l’obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie, che dovrà essere approvato dall'Assemblea dei Soci e dovrà contenere:

- le entrate accertate (riscosse o da riscuotere) alla chiusura dell’esercizio;

- le spese accettate (pagate o da pagare);

- la gestione sia dei residui attivi e passivi che degli esercizi anteriori;

- il totale dei residui attivi e passivi che si tramandano all'esercizio successivo. Il residuo attivo del bilancio sarà devoluto come segue:

- il 10% (dieci per cento) al fondo riserva;

- il rimanente a disposizione per il perseguimento dei fini sociali, per nuovi impianti o ammortamenti delle attrezzature. Anche il bilancio consuntivo dovrà essere redatto ed approvato negli stessi termini di quello preventivo.

Entrambi i bilanci devono essere inviati al Collegio dei Revisori dei Conti almeno quindici giorni prima della data fissata per la loro approvazione da parte dell'Assemblee dei soci e dovranno essere depositati in visione, a disposizione dei soci, presse la sede sociale, almeno otto giorni prima dell’adunanza.

E’ vietata la distribuzione anche in modo indiretto di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.

ARTICOLO 54

Le somme versate per la tessera, per le quote sociali ed integrative, non sono rimborsabili in nessun caso.

 

NORME FINALI GENERALI

ARTICOLO 55

L'anno accademico decorre dal 1° novembre di ogni anno, durante il quale si svolgeranno i corsi sia a carattere fondamentale che a carattere complementare. Eventuali corsi semestrali saranno decisi dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 56

Scioglimento dell’Associazione. Lo scioglimento dell’Associazione può avvenire con decisione dell’Assemblea in seduta straordinaria con il voto favorevole dei due terzi (2/3) degli Associati presenti all’Assemblea in prima convocazione, purché questi rappresentino almeno il cinquanta percento più uno (50%+1) del Corpo Sociale. Tale delibera è ritenuta valida quando da votata due terzi (2/3) dei presenti all’Assemblea in seconda convocazione, che sarà fissata a distanza di almeno una settimana dalla prima. In caso di scioglimento dell’Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione di finalità analoghe o ad organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento. La scelta del beneficiario, se non imposta per legge, è deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, con la maggioranza qualificata prevista per lo scioglimento dell’Associazione.

ARTICOLO 57

La struttura organizzativa e particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto sarà disposta con regolamento da approvarsi, su proposta del Presidente d'intesa con il Segretario Generale e sentito il Comitato di presidenza.

ARTICOLO 58

Per tutto quanto non previsto si fa espresso rinvio alle norme di legge in materia.